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06/01/2015

Bonus del 50% per chi compra case ristrutturate

Bonus del 50% per chi compra case ristrutturate

Bonus del 50% per chi compra case ristrutturate

Quali sono i tetti di spesa per la detrazione e quali le condizioni

Dicembre 2014

   

Se acquisto nel 2014 un’abitazione interamente ristrutturata da un’impresa posso usufruire delle agevolazioni fiscali?


Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it  @AGEFIS_asso


L’articolo 16- bis, comma 3 del TUIR prevede la possibilità di operare una detrazione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) a valere sulle spese che il contribuente ha sostenuto in relazione all'acquisto o all'assegnazione di unità immobiliari residenziali facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di recupero, restauro o risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3, lettere c) e d) del DPR 380/2001, interventi che siano stati eseguiti da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro uno specifico termine.

La normativa attualmente in vigore inerente l’attribuzione della detrazione in esame (Legge 147/2013) prevede il rispetto di precisi limiti temporali, riguardanti l’ultimazione dei lavori da parte dell’impresa o cooperativa, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2014, e la sottoscrizione del rogito notarile per l’alienazione o assegnazione dell’unità immobiliare, facente parte dello stabile ristrutturato (che deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2015).

Per quanto riguarda l’ammontare della detrazione spettante si ricorda che, con il varo della legge di stabilità 2015 atteso per fine anno, è arrivata  la conferma della proroga di bonus ristrutturazioni e ecobonus rispettivamente al 50 e al 65% per tutto il 2015. In mancanza di una proroga le detrazioni a partire dal primo gennaio sarebbero scese al 40% per le ristrutturazioni edilizie e al 50% per gli ecobonus, per poi tornare all’ordinario 36% a partire dal 2016. Ma con la legge di stabilità 2015 il taglio delle percentuali di sconti è rimandato in toto al 2016

Se le spese di acquisto dell’immobile verranno quindi sostenute nel corso dell’anno 2015, la detrazione spetterà nella misura del 50%. Per definire l'importo effettivamente detraibile dall'IRPEF dovuta l’acquirente, o l’assegnatario, dell’immobile dovrà comunque calcolare la detrazione (del 50% o 36%), indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, su un importo forfetario che il legislatore ha fissato pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione.

Si ipotizzi il caso in cui un contribuente abbia acquistato un’abitazione al prezzo di euro 300.000.

  • L’importo su cui calcolare la detrazione = 25% di euro 300.000 = euro 75.000,
  • la detrazione effettivamente spettante = 50%* di euro 75.000 = euro 37.500

*(se l’immobile è stato ultimato entro il 31 dicembre 2014 e l'atto di acquisto/assegnazione è stato redatto entro il 30 giugno 2015, qualora la legge di Stabilità non intervenga anche su questi aspetti)

Per gli eventuali acconti versati il contribuente può beneficiare della detrazione a condizione che venga stipulato un atto preliminare di vendita (o di assegnazione) dell’immobile e che ne sia effettuatala registrazione presso l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente. Se gli acconti sono stati versati in un anno diverso da quello in cui viene stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto (a sua scelta) o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui viene stipulato il rogito.

Con la C.M. 24/E/2004 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione è vincolata all’acquisto di un immobile residenziale: non spetta nel caso in cui venga acquistata, in via autonoma, un'unità immobiliare che abbia una classificazione catastale diversa da quella di civile abitazione (quali ad esempio le pertinenze). Tuttavia, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite previsto dalla vigente normativa. Nel caso in cui invece con il medesimo atto vengono acquistate due unità immobiliari di tipo residenziale, il limite massimo di spesa potrà essere riferito ad ogni singolo immobile.

La documentazione utile che deve essere conservata ed eventualmente esibita dal contribuente è:

  • l’atto di compravendita o di assegnazione o il preliminare di vendita registrato, dal quale risultino le indicazioni richieste dalla normativa,
  • mentre nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non contengano le indicazioni riferite ai termini di ultimazione della ristrutturazione e che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni richieste

Si ricorda infine che per fruire dell’agevolazione non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.

 




 
 
 
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