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06/01/2015

Controlli e multe per i contratti immobiliari senza APE

Controlli e multe per i contratti immobiliari senza APE

Controlli e multe per i contratti immobiliari senza APE, le novità del decreto Semplificazioni fiscali

09/12/2014 - In vigore da sabato 13 dicembre le norme sulla semplificazione fiscale contenute nel Decreto legislativo 175/2014 attuativo della Delega fiscale (Legge 23/2014).

Irregolarità nell’APE
Per chi non allega l’attestato di prestazione energetica (APE) ai contratti di compravendita immobiliare e affitto, il decreto prevede un sistema di controlli e sanzioni attraverso la cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico che si scambieranno online una serie di informazioni. Il  Ministero potrà esaminare i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e applicare le dovute sanzioni. 

Finora la normativa ha previsto multe da 3 mila ai 18 mila euro, accompagnate da accertamenti condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, che avevano però presentato una serie di criticità.

Irregolarità nell’APE
Il DL 145/2013, convertito dalla Legge 9/2014, ha stabilito che le compravendite e gli affitti conclusi senza allegare l’APE non sono nulli, come inizialmente previsto, ma vengono puniti con una multa da 3 mila ai 18 mila euro. Il pagamento della multa, inoltre, non fa venire meno l’obbligo di allegare l’attestato entro quarantacinque giorni.
 
La normativa al momento vigente prevede che gli accertamenti devono essere condotti dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, ma, si legge nella relazione illustrativa del decreto, non si tengono in considerazione le modalità telematiche di registrazione dei contratti, che prevedono la registrazione automatica dell’atto al momento della ricezione del file telematico, non consentendo di allegare altri documenti. 

Il processo di dematerializzazione dei documenti ha comportato in alcuni casi la registrazione dei contratti di locazione con i Modelli Siria, Iris e da ultimo il modello RLI, senza allegazione dell’atto né dei relativi allegati. Qualsiasi disposizione che determini la presentazione di questi documenti, anche in momenti successivi alla registrazione, contrasta con le finalità di semplificazione e comporta un aggravio dei costi di gestione.
 
Per superare queste criticità, il testo propone un sistema di cooperazione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello sviluppo economico. Attraverso la realizzazione di un flusso telematico di informazioni, il Ministero potrà esaminare i dati raccolti dall’Agenzia delle Entrate con la registrazione nel sistema informativo dei contratti e applicare le dovute sanzioni.




 
 
 
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